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SOSPENSIONE TEMPORANEA – AVVISO DEL MINISTERO DEL LAVORO E POLITICHE SOCIALI

Minori Accolti nell’ambito dei programmi solidaristici di accoglienza

AVVISO

Temporanea sospensione dei programmi solidaristici di accoglienza di minori stranieri, a causa dell’emergenza sanitaria in corso

La Direzione Generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in considerazione delle misure di contrasto dell’emergenza sanitaria da COVID-19 recentemente adottate a livello nazionale e internazionale e, più specificamente

–  della dichiarazione resa dall’Organizzazione Mondiale della Sanità in data 11 marzo 2020, con la quale l’epidemia da COVID-19 è stata qualificata come pandemia a causa dei livelli di diffusione e gravità raggiunti dalla stessa a livello globale;

– delle Comunicazioni della Commissione europea del 16 marzo, dell’8 aprile, dell’8 maggio e dell’11 giugno 2020, con le quali è stato raccomandato agli Stati membri di applicare, in modo coordinato, una temporanea restrizione per i viaggi non essenziali da Paesi terzi verso l’Unione europea e, successivamente, di prorogare tale misura sino, da ultimo, al 30 giugno 2020, con l’invito a interrompere, seppure in modo graduale, tale restrizione nei confronti dei Paesi terzi, a partire dall’1 luglio 2020;

–  della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, per mezzo della quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso al COVID-19;

–  delle misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 previste dai DPCM adottati in data 8 e 9 marzo 2020 e successivamente prorogate, tra le quali, in particolare, la limitazione degli spostamenti delle persone fisiche in entrata e in uscita dal territorio nazionale, salvo che per comprovate ragioni di necessità;

– delle disposizioni del DPCM 11 giugno 2020, per effetto delle quali restano vietati, sino al 30 giugno 2020, gli spostamenti da e per gli Stati non aderenti all’accordo Schengen, salvo che per comprovate ragioni di necessità,

comunica che lo svolgimento dei programmi solidaristici di accoglienza dei minori stranieri, di cui all’art. 33 del d.lgs. 286/1998 e agli artt. 8 e 9 del DPCM 535/1999, e il relativo procedimento di approvazione, sono stati temporaneamente sospesi.

Con particolare riferimento ai minori di nazionalità bielorussa, si specifica che la sospensione dell’ingresso degli stessi in Italia nell’ambito dei progetti solidaristici di accoglienza, dovuta alla diffusione del COVID-19, è stata disposta direttamente dalle autorità della Repubblica di Bielorussia e comunicata alle competenti autorità italiane in data 27 febbraio 2020.

Infine, si comunica che, allo scopo di monitorare progressivamente l’evoluzione del quadro normativo di riferimento in materia e di valutare l’impatto dell’eventuale riavvio dei progetti solidaristici di accoglienza sulla situazione epidemiologica nazionale e internazionale, tenendo in debita considerazione il principio del superiore interesse del minore e la tutela della salute, è stato costituito un gruppo di lavoro interministeriale ad hoc, composto dai rappresentanti delle amministrazioni a diverso titolo interessate (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e Ministero della Salute).