ASSOCIAZIONE LA RONDINE
Associazione La Rondine Odv
Via Mozart, 20, 20021 Bollate (MI)
02 33300735
info@larondine.it

STATUTO

ASSOCIAZIONE “LA RONDINE ODV”

S T A T U T O

Art.1) – Denominazione e sede
E’ costituita l’associazione denominata “La Rondine ODV” di seguito, in breve, “associazione”.
L’associazione è un Ente del Terzo Settore ed è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del Decreto Legislativo 03/07/2017 n.117.
L’associazione ha sede legale in Bollate, via Mozart n.20 e la sua durata è illimitata.
Eventuali modifiche della sede legale nell’ambito del medesimo Comune potranno essere attuate con semplice delibera dell’assemblea dei soci senza comportare modifiche dello statuto, ma con l’obbligo di comunicazione agli Uffici competenti.

Art.2) – Finalità
L’associazione è laica, apolitica e apartitica, non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Essa promuove e gestisce iniziative di aiuto e solidarietà a favore di persone, in particolar modo di giovani e bambini, anche straniere, in stato di precarietà, bisogno e disagio, finalizzate alla soluzione dei loro problemi di salute, di integrazione sociale e famigliare, ed iniziative di informazione tese a rendere noti all’opinione pubblica del territorio i problemi del disagio e della solidarietà sociale ed a sviluppare la civile tolleranza tra strati sociali e culture differenti.
Per il raggiungimento del suo scopo l’associazione può anche partecipare come socio ad altre organizzazioni, nazionali ed internazionali, aventi in tutto o in parte scopi simili.
L’associazione potrà anche avere sedi decentrate con un responsabile referente.

Art.3) – Attività di interesse generale
L’associazione persegue le suddette finalità mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di una o più attività di interesse generale, di cui all’art.5 del D.Lgs 117/17, che si propone di svolgere prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati, nello specifico riconducibili alle lettere:
ì) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale del presente articolo;
r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui la legge 19 agosto 2016, n 166 e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
v) promozione della cultura, della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata.
In particolare l’associazione si propone di organizzare iniziative di accoglienza, anche temporanea, di minori stranieri, iniziative di beneficenza e di finanziamento ed iniziative di sostegno economico di scuole ed Istituti di accoglienza nelle comunità straniere in stato di bisogno.

Art.4) – Attività diverse
L’associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale purché assumano carattere strumentale e secondario nel rispetto dell’art.6 del D.Lgs 117/17 e relativi provvedimenti attuativi

Art.5) – Soci
Sono previste due categorie di soci:
– Soci Fondatori
– Soci Ordinari
I soci fondatori sono coloro che hanno sottoscritto l’atto costitutivo.
Il numero degli associati è illimitato, ma non può essere inferiore al numero minimo di 7 persone fisiche, come previsto dall’art.32 comma 1-bis del D.Lgs 117/17
I soci ordinari sono tutti coloro che hanno compiuto il diciottesimo anno di età e che, avendone fatto richiesta scritta al consiglio direttivo, dichiarando di accettare integralmente il presente statuto, dal consiglio stesso vengono accettati.
Il consiglio direttivo può respingere una domanda di ammissione entro sessanta giorni motivando la decisione e comunicandola agli interessati, i quali, ricevuta la comunicazione di rigetto, hanno sessanta giorni di tempo per chiedere che si pronunci l’assemblea in occasione della prima convocazione utile.
Il consiglio direttivo stabilisce ogni anno la quota sociale per i soci fondatori e i soci ordinari.

Art.6) – Diritti e doveri dei soci
Tutti i soci hanno diritto:
– a partecipare all’Assemblea dell’associazione con diritto di voto;
– a presentare la propria candidatura agli organi sociali;
– a presentare argomenti da porre all’ordine del giorno dell’assemblea, con richiesta scritta, secondo quanto disposto nell’art.12;
– ad essere informati almeno una volta all’anno sull’andamento dell’attività dell’associazione con apposita relazione del consiglio direttivo e a ricevere copia del rendiconto economico;
– di esaminare i libri sociali come da delibera del consiglio direttivo;
Tutti i soci sono tenuti
– a versare la quota sociale annuale corrispondente alla propria categoria
– a collaborare, nei limiti delle proprie possibilità, alle iniziative dell’associazione, in particolare a quelle che riguardano il loro territorio.
Le prestazioni dei soci devono essere a titolo gratuito.

Art.7) – Perdita della qualifica di socio
La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni, mancata corresponsione della quota associativa o per espulsione a seguito di comportamento che contravvenga gravemente ai fini statutari o danneggi l’immagine della associazione.
Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al consiglio direttivo, ma permangono in capo all’associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell’associazione.
L’espulsione di un socio è deliberata dal consiglio direttivo che la comunica all’interessato il quale, entro 30 giorni da tale comunicazione, può ricorrere all’assemblea degli associati mediante raccomandata inviata al Presidente dell’associazione. L’assemblea delibera dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall’interessato.
I soci che per qualunque motivo hanno cessato di fare parte dell’associazione non hanno alcun diritto sulle somme da essi versate o sul patrimonio dell’ associazione. Gli eredi di soci defunti non hanno alcun diritto su quanto versato dal socio o sul patrimonio dell’ associazione.

Art.8) – Attività di volontariato e assicurazione
L’attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.
Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal consiglio direttivo e approvato dall’assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l’associazione.
L’associazione ha l’obbligo di assicurare i propri volontari contro malattie e infortuni connessi con tale attività e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. 117/17.

Art.9) – Organi Sociali
Gli organi dell’ associazione sono:
a) l’assemblea dei soci;
b) il consiglio direttivo (organo di amministrazione);
c) il presidente;
d) il collegio dei revisori dei conti;
Le cariche ai punti b-c-d sono prestate a titolo gratuito da soci dell’associazione. E’ vietato corrispondere emolumenti, anche in natura, ai soci che ricoprono cariche sociali.
e) l’Organo di controllo eventualmente nominato secondo quanto previsto dall’articolo 30 del D.Lgs 117/17.

Art.10) – L’Assemblea
L’assemblea è l’organo sovrano dell’associazione, è costituita da tutti gli associati. Essa è il luogo fondamentale di confronto atto ad assicurare una corretta gestione della associazione.
L’assemblea è presieduta dal presidente dell’associazione o, in sua assenza, dal vicepresidente.
L’assemblea può essere ordinaria o straordinaria.
E’ straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell’associazione.
E’ ordinaria in tutti gli altri casi.
Hanno diritto ad intervenire all’assemblea tutti gli associati in regola con il pagamento della quota annuale ed iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.
Ogni associato ha diritto ad un solo voto e può farsi rappresentare, mediante delega scritta, da un altro associato.
Ciascun associato può avere fino ad un massimo di due deleghe di rappresentanza.
Non può essere conferita delega ad un componente del consiglio direttivo o di altro organo sociale, secondo l’art.2372 c.5 del codice civile in quanto compatibile.

Art.11 – Competenze dell’assemblea
– L’assemblea ordinaria ha il compito di:
a) nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
b) nominare e revocare, quando previsto dalla Legge, i componenti dell’Organo di controllo;
c) approvare il rendiconto/bilancio e sulla relazione di missione presentata dal consiglio direttivo;
d) deliberare sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
e) deliberare sull’esclusione degli associati;
f) approvare gli eventuali regolamenti interni predisposti dal consiglio direttivo;
g) ratificare i provvedimenti di competenza dell’assemblea adottati dal consiglio direttivo per motivi di urgenza;
h ) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
i) deliberare sul programma e l’attività dell’associazione;
l) deliberare sulle sedi decentrate e relativi responsabili;
m) deliberare sugli argomenti posti all’ordine del giorno, che non siano riservati all’Assemblea straordinaria.
– L’assemblea straordinaria ha il compito di:
a) deliberare sulle modifiche dello statuto
b) deliberare lo scioglimento e la liquidazione dell’associazione

Art.12) Convocazione dell’assemblea
L’assemblea è convocata dal presidente dell’associazione in via ordinaria almeno una volta l’anno, entro il 30 Aprile, per l’approvazione del bilancio.
L’assemblea deve inoltre essere convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati o da almeno un terzo dei componenti del consiglio direttivo
Il consiglio direttivo provvede ad inviare comunicazione scritta ad ogni socio, almeno 10 giorni prima della data stabilita per l’assemblea. Detta comunicazione dovrà contenere l’indicazione del luogo, della data e dell’ora stabiliti per la prima e la seconda convocazione, nonché un elenco degli argomenti all’ordine del giorno.
L’ordine del giorno viene fissato dal consiglio direttivo, che dovrà tenere conto anche degli argomenti eventualmente proposti dai soci. Le richieste dei soci relative all’ordine del giorno dovranno pervenire al consiglio prima della riunione in cui il consiglio stesso fissa la data dell’assemblea. Il consiglio direttivo è tenuto ad informare anche di eventuali argomenti proposti dai soci e non inseriti nell’ordine del giorno.
L’assemblea straordinaria è convocata con la stessa procedura dell’assemblea ordinaria. Potrà anche svolgersi in occasione di quella ordinaria, precedendola.

Art.13) Validità dell’assemblea e modalità di voto
Come primo atto l’Assemblea nomina un segretario.
Le deliberazioni assembleari devono risultare da verbale firmato dal presidente e dal segretario.
– L’assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci intervenuti.
Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e della relazione dell’attività svolta ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. A parità di voti la proposta è da ritenersi respinta.
L’assemblea potrà dotarsi di un regolamento per l’attuazione pratica del presente statuto.
In sede di elezione alle cariche sociali, resteranno eletti i candidati che avranno ricevuto il maggior numero di voti. In caso di parità di due candidati, si procederà a un ballottaggio.
I soci potranno esprimere al massimo tante preferenze quante sono le persone da eleggere, ma anche schede con un numero minore di preferenze saranno ritenute valide.
– L’assemblea straordinaria convocata per modifiche all’atto costitutivo ed allo statuto delibera con la presenza di almeno tre quarti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti;
– L’assemblea straordinaria convocata per lo scioglimento della associazione e devoluzione del patrimonio delibera con la presenza ed il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
Le deliberazioni dell’assemblea contrarie alla Legge, all’atto costitutivo o allo statuto possono essere annullate su istanza degli organi dell’ associazione, di qualunque associato o del pubblico ministero.

Art.14) – Il Consiglio direttivo
Il consiglio direttivo amministra l’associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore.
Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari e delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato con delibera assunta con la maggioranza dei due terzi degli associati.
E’ composto dal presidente dell’associazione, che lo presiede, e da 4 membri, eletti dall’assemblea. I membri durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Per qualsiasi ragione venisse a mancare uno dei membri del consiglio direttivo, il consiglio stesso, alla prima riunione, provvede alla sua sostituzione con il primo dei non eletti facenti parte della lista, con convalida della prima assemblea utile. il consiglio direttivo, nella sua prima riunione, provvede ad eleggere al suo interno, ove non abbia provveduto l’assemblea, il vicepresidente.

Art. 15) – Funzionamento del Consiglio direttivo
Il consiglio direttivo è convocato dal presidente ogni volta lo ritenga necessario ed almeno due volte all’anno per deliberare sul rendiconto, su ordine del giorno, data e luogo dell’assemblea, sulle quote associative e per redigere o approvare la relazione annuale sull’attività dell’associazione. Viene convocato anche su richiesta motivata di almeno due consiglieri.
Perché possa deliberare è necessaria la presenza di almeno tre membri.
Le deliberazioni del consiglio sono prese per voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.
Delle adunanze del consiglio direttivo viene redatto verbale, a cura del segretario o, in sua assenza, da un verbalista nominato dal consiglio stesso. Il verbale viene firmato dal segretario e dal presidente.
I soci hanno diritto a prendere visione dei verbali.

Art.16) – Competenze del Consiglio direttivo
Al consiglio direttivo spettano tutti i poteri di ordinaria amministrazione e quelli di straordinaria amministrazione in caso di urgenza. Le delibere di straordinaria amministrazione dovranno essere ratificate da un’assemblea ordinaria convocata entro 60 giorni dalla data della delibera.
Il Consiglio direttivo ha il compito di:
a) dare esecuzione alle delibere dell’assemblea e di redigere l’eventuale regolamento per il funzionamento dell’associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti i soci. Il regolamento per essere valido deve essere approvato dall’assemblea;
b) gestire le scritture contabili e redigere e presentare all’assemblea il bilancio e la relazione di missione ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/17;
c) assicurare i soci volontari, che prestano attività di volontariato, contro malattie e infortuni connessi con tale attività e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. 117/17, iscrivendoli in apposito registro ai sensi dell’art.17 comma 1 del D.Lgs 117/17;
d) può assumere, conformemente all’art.33 del Decreto legislativo 117/17, personale retribuito e decidere sulla retribuzione e su ogni altra questione relativa al rapporto di lavoro, nel rispetto della normativa in materia;
e) tenere, secondo l’art.15 D.Lgs 117/17 il libro degli associati, il libro delle adunanze e delle delibere assembleari, il libro delle adunanze dell’organo di amministrazione e di eventuali altri organi sociali, il libro dei volontari;
f) determinare l’ammontare della quota sociale;
g) nominare al suo interno un segretario e un tesoriere. Queste ultime due cariche possono essere cumulate nella stessa persona.
h) deliberare sull’ammissione ed espulsione dei soci;
i) promuovere ed eseguire tutte le iniziative di cui all’oggetto sociale;
l) compiere tutto quanto rientri direttamente o indirettamente nell’oggetto e negli scopi sociali;
m) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;

Art.17) – Il Presidente
Il presidente ha la rappresentanza legale dell’associazione nei confronti di terzi e in giudizio, ha la firma sociale e cura l’esecuzione dei deliberati dell’assemblea e del consiglio direttivo.
E’ eletto direttamente dall’assemblea e dura in carica tre anni. E’ rieleggibile.
Convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea e del consiglio direttivo.
In caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
In caso di assenza o impedimento del presidente, le sue attribuzioni e la firma sociale spettano al vice presidente; in caso di assenza o impedimento anche di quest’ultimo, la firma spetta congiuntamente a due consiglieri.

Art.18) – Il Collegio dei revisori
L’assemblea può nominare il Collegio dei revisori nel caso non sia nominato l’Organo di controllo, quando previsto dalla Legge. E’ composto da tre membri ed un supplente. I revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Verifica la gestione economica e finanziaria dell’associazione, controlla i libri di cassa e li controfirma. Redige una relazione al bilancio annuale da presentare all’Assemblea.

Art.19) – L’Organo di controllo
L’Assemblea nomina l’Organo di controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dall’art.30 del D.Lgs 117/17 o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno.
I componenti dell’Organo di controllo, ai quali si applica l’art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al c.2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
L’Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
Le riunioni dell’Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
Tiene il libro delle adunanze e delle delibere.

Art.20) – Libri sociali
L’associazione ha l’obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
a) il libro degli associati
b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea
c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo
d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di controllo e eventuali altri organi sociali (se istituiti)
e) il libro dei volontari associati che svolgono attività di volontariato
I libri di cui alle lettere a), b), c), e) sono tenuti dal consiglio direttivo. Il libro di cui alla lettera d) è tenuto dall’organo cui si riferisce.

Art.21) – Il fondo patrimoniale
Il fondo patrimoniale dell’associazione è costituito:
– dalle quote associative annuali;
– dai proventi delle iniziative sociali;
– da sovvenzioni, contribuzioni, donazioni o lasciti di persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private;
– da beni mobili o immobili che potranno divenire di proprietà dell’associazione;
– da entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c.1 art 84 del D.Lgs 117/17
– da fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi
– da eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenze di bilancio e da ogni altro provento o contributo che derivi all’associazione anche per disposizioni di legge, in relazione all’attività svolta.

Art.22) – L’esercizio sociale
– L’esercizio sociale coincide con l’anno solare, inizia il 1°di gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre successivo.
– Il rendiconto economico, il bilancio consuntivo e la relazione di missione sono predisposti dal consiglio direttivo e devono essere approvati dall’Assemblea entro il mese di aprile dell’anno successivo.
– Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all’art. 13, comma 3, del D.Lgs. 117/2017 qualora emanato.
– La relazione di missione deve rappresentare le poste di bilancio, l’andamento economico e gestionale dell’ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Inoltre deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.

Art.23) – Divieto di distribuzione degli utili
Il patrimonio dell’associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell’art. 8 comma 2 del d.lgs. 117/2017.

Art.24) – Devoluzione del patrimonio
In caso di estinzione o scioglimento della associazione, il patrimonio residuo è devoluto, come previsto dall’articolo 9 D.Lgs n.117 del 03/07/2017. previo parere positivo dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore individuati dall’Assemblea straordinaria, che decreta lo scioglimento e nomina un liquidatore, aventi analoga struttura giuridica e analogo scopo o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Norme finali
Art.25) – L’associazione La Rondine Odv è esente dalla imposta di registro e di bollo secondo l’art.82 commi 3 e 5 D.Lgs n.117 del 03/07/2017.

Art.26) – Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico.