ASSOCIAZIONE LA RONDINE
Associazione La Rondine Odv
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SISTUAZIONE COVID-19 IN BIELORUSSIA

I dati governativi riferiscono che dall’inizio della pandemia in Bielorussia sono state registrate 640.206 persone con un test positivo per COVID-19. 624.878 pazienti guariti, 4948 morti (+13 ultimamente).

Nell’ultimo giorno sono stati eseguiti 24.942 test. Nel Paese sono stati effettuati un totale di 10.209.023 test.

Secondo il Ministero della Salute, ci sarebbe un graduale calo dell’incidenza nel Paese. Pertanto, la situazione epidemiologica consente il graduale ritiro dei reparti dal “regime covid” in tutte le regioni del paese e nella città di Minsk. Dipartimenti e persino interi ospedali vengono gradualmente eliminati dal regime covid.

Molte domande e dubbi sorgono riguardo alle statistiche del Ministero della Salute sul COVID-19. Le informazioni espresse dal dipartimento differiscono dai dati interni sul COVID-19, precedentemente condivisi dai medici. Allo stesso tempo, il Ministero della Salute non rivela i dettagli della sua metodologia per il conteggio dei casi di coronavirus.

GAZZETTA UFFICIALE 261 del 11/11/2021 – STABILITO L’INIZIO DELLA MIGRAZIONE AL REGISTRO UNICO DEL TERZO SETTORE

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Individuazione della data di avvio del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS)
Con decreto n. 561 del 26 ottobre 2021 del direttore generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese, emanato ai sensi dell’art. 30 del decreto ministeriale 15 settembre 2020 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie generale – n. 261 del 21 ottobre 2020), è stato individuato nel 23 novembre 2021 il termine a decorrere dal quale avrà inizio il trasferimento al RUNTS dei dati relativi agli enti iscritti nei registri delle ODV e delle APS delle regioni e province autonome e nel registro nazionale delle APS, alla data del giorno antecedente.
Il provvedimento, cui si rinvia, è consultabile sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.it nella sezione «Pubblicità legale» e alla pagina «Registro Unico Nazionale del Terzo settore» https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/Terzo-settore-e-responsabilita-sociale-imprese/focus-on/Riforma-terzo-settore/Pagine/Registro-Unico-Nazionale-Terzo-Settore.aspx
Dal 23 novembre 2021, non potranno essere inviate richieste di iscrizione ai registri delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale e all’anagrafe delle Onlus.
Per gli enti di nuova iscrizione in una delle sezioni del RUNTS la presentazione delle nuove istanze potrà essere effettuata, esclusivamente in via telematica attraverso il sistema del RUNTS, a decorrere dal 24 novembre 2021.

AGGIORNAMENTO SOSPENSIONE VIAGGI

Minori Accolti nell’ambito dei programmi solidaristici di accoglienza

AVVISO – 8 novembre 2021

Programmi solidaristici di accoglienza di minori stranieri

Con riferimento alla sospensione dei programmi solidaristici di accoglienza temporanea dei minori stranieri, di cui all’art. 33 del d.lgs. 286/1998 e agli artt. 8 e 9 del DPCM 535/1999, il gruppo di lavoro interministeriale, composto dai rappresentanti delle amministrazioni del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, del Ministero della Salute e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, riunitosi da ultimo in data 29 ottobre 2021, informa che il Protocollo contenente le “Indicazioni operative per la tutela della salute pubblica e nel superiore interesse dei minori con riferimento ai programmi solidaristici di accoglienza di minori stranieri”, sottoposto al vaglio del CTS e valutato positivamente dallo stesso così come da verbale n. 19 del 18 maggio 2021, trasmesso per vie diplomatiche alla Bielorussa e all’Ucraina nel mese di giugno 2021, è ancora all’esame delle predette Autorità.
Le Autorità Ucraine e Bielorusse, nonostante siano state sollecitate al fine di ottenere un riscontro in merito al citato Protocollo, non hanno ancora inviato comunicazioni ufficiali al riguardo.
Nel caso sopravvenisse un’eventuale accettazione del Protocollo da parte di Bielorussia e Ucraina, il gruppo interministeriale avrà cura di seguire l’evoluzione delle procedure per una rapida ripresa dei programmi solidaristici di accoglienza temporanea dei minori stranieri, anche alla luce di eventuali future modifiche dell’attuale quadro normativo.

ASILO N.22

La nostra associazione collaborerà con l’Asilo n.22 di Recitsa per aiutare i bambini con difficoltà di linguaggio e di comunicazione.
La struttura sarà aiutata nella acquisizione di attrezzature, strumenti ed ausili di supporto logopedistico.

SE BASTASSE MANIFESTARE

Il 7 ottobre davanti al Ministero degli Esteri si è svolta una manifestazione di protesta, che noi non condividiamo, tenuta da alcune famiglie ospitanti e da non meglio precisate e generiche associazione di volontariato per chiedere la riapertura dei viaggi dei bambini. Non si capisce su quali basi avanzare questa richiesta oltre che la ricerca delle solite soddisfazioni personali.
E ciò porta solo confusione che ostacola più che agevolare.
I media che si sono interessati hanno rispolverato il vecchio termine di “famiglie adottive” che ha fatto già danni in passato.
Ci si ricordi che si tratta di viaggi di risanamento per i bambini presso famiglie solamente “ospitanti”.

Nei fatti ricordiamo che la Bielorussia non ha mai risposto al protocollo proposto dal Governo italiano e che ha chiaramente fatto sapere che non sarà disponibile a prendere in considerazione alcun riavvio dei viaggi dei bambini finchè non sarà ripristinato il collegamento aereo diretto Bielorussia-Italia-Bielorussia e ciò rientra nella competenza dell’UE nell’ambito delle sanzioni imposte alla Bielorussia.
E’ da tenere comunque presente la sicurezza sanitaria dei bambini e delle stesse famiglie ospitanti. La Bielorussia è in piena quarta ondata di epidemia da coronavirus e non possiamo escludere che i bambini possano essere portatori sani, così come non è impensabile che possano infettarsi qui da noi.

DIFFICILE PREVEDERE LA RIPRESA DEI VIAGGI

E’ noto che la sospensione del blocco, con la ripresa dei viaggi all’estero dei bambini, dipenderà soprattutto
dalla normalizzazione della situazione sanitaria, quindi è ragionevole temere che, in conseguenza del diffondersi di ulteriori varianti del virus Sars Cov2, si potrà aggiungere ulteriore “prudenza” da parte del Governo bielorusso con conseguenti rinvii.
Conseguenza di questa situazione è che bambini  di 7-8 anni in questo periodo hanno perso l’opportunità di entrare nel circuito degli inviti, restandone definitivamente esclusi e che altri hanno perso la possibilità di terminarne il ciclo.

SOSPENSIONE VIAGGI

Dal Dipartimento bielorusso per gli aiuti umanitari informazioni ufficiose indicano che non si prevede di valutare a breve la possibilità di riapertura dei viaggi umanitari, anche in considerazione delle attuali difficoltà dei collegamenti aerei.

PROSEGUE LA SOSPENSIONE DEI PROGRAMMI DI ACCOGLIENZA

Minori Accolti nell’ambito dei programmi solidaristici di accoglienza

AVVISO – 25 maggio 2021

Programmi solidaristici di accoglienza di minori stranieri

La Direzione Generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in considerazione delle misure di contrasto dell’emergenza sanitaria da COVID-19 adottate a livello nazionale e internazionale e, più specificamente:

–  della dichiarazione resa dall’Organizzazione Mondiale della Sanità in data 11 marzo 2020, con la quale l’epidemia da COVID-19 è stata qualificata come pandemia a causa dei livelli di diffusione e gravità raggiunti dalla stessa a livello globale;

– delle Comunicazioni della Commissione europea del 16 marzo, dell’8 aprile, dell’8 maggio e dell’11 giugno 2020, con le quali è stato raccomandato agli Stati membri di applicare, in modo coordinato, una temporanea restrizione per i viaggi non essenziali da Paesi terzi verso l’Unione europea;

– della Raccomandazione del Consiglio dell’Unione europea del 30 giugno 2020, aggiornata in data 17 luglio e 22 ottobre 2020, relativa alla restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l’UE, la quale invita gli Stati Membri a mantenere la restrizione dei viaggi non essenziali dei cittadini di Paesi terzi, con l’eccezione di quelli residenti in uno dei Paesi elencati nell’allegato I, nei confronti dei quali la suddetta restrizione dovrebbe essere revocata gradualmente e in modo coordinato, prevedendo altresì il periodico aggiornamento dell’allegato I in base alla situazione sanitaria dei singoli Paesi;

–  della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, per mezzo della quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso al COVID-19;

– della delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020, con la quale lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso al COVID-19 è stato prorogato fino al 15 ottobre 2020;

  • della delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020, con la quale lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso al COVID-19 è stato prorogato fino al 31 gennaio 2021;
  • della delibera del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2021, con la quale lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso al COVID-19 è stato prorogato fino al 30 aprile 2021;
  • della delibera del Consiglio dei Ministri del 21 aprile 2021, con la quale lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso al COVID-19 è stato prorogato fino al 31 luglio 2021;

–  delle misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 previste dai DPCM adottati in data 8 e 9 marzo 2020 e successivamente prorogate, tra le quali, in particolare, la limitazione degli spostamenti delle persone fisiche in entrata e in uscita dal territorio nazionale, salvo che per comprovate ragioni di necessità;

– delle disposizioni del DPCM 11 giugno 2020, le quali hanno stabilito il divieto, sino al 30 giugno 2020, degli spostamenti da e per gli Stati non aderenti all’accordo Schengen, salvo che per comprovate ragioni di necessità;

– dell’ordinanza del Ministro della Salute del 30 giugno 2020, la quale, nel prorogare sino al 14 luglio 2020 le limitazioni agli spostamenti delle persone fisiche previste dal DPCM 11 giugno 2020, ha consentito, dal 1° luglio 2020, l’ingresso in Italia anche ai cittadini residenti in un elenco di Stati corrispondente all’allegato I della citata Raccomandazione del Consiglio dell’Unione europea del 30 giugno 2020, fermo, in ogni caso, l’obbligo di isolamento fiduciario di 14 giorni;

– dell’ordinanza del Ministro della Salute del 9 luglio 2020, la quale, fermi restando gli obblighi e le limitazioni di cui all’ordinanza del Ministro della Salute del 30 giugno 2020, ha vietato l’ingresso e il transito nel territorio nazionale alle persone che nei 14 giorni antecedenti hanno soggiornato nei paesi individuati al comma 1 della stessa ordinanza fino al 14 luglio 2020;

– delle disposizioni del DPCM 14 luglio 2020, per effetto delle quali l’efficacia delle misure previste dal DPCM 11 giugno 2020 e delle previsioni delle ordinanze del Ministro della Salute del 30 giugno e del 9 luglio 2020 è stata prorogata sino al 31 luglio 2020;

– del D.L. 83 del 30 luglio 2020, con il quale è stata prorogata, nelle more dell’adozione dei DPCM ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del D.L. 19 del 2020, l’applicazione del DPCM del 14 luglio 2020;

– delle disposizioni del DPCM 7 agosto 2020, le quali hanno stabilito, sino al 7 settembre 2020, la limitazione degli spostamenti e le modalità di ingresso da e per gli Stati individuati nell’allegato 20 al decreto;

– delle disposizioni del DPCM 7 settembre 2020, con le quali sono state prorogate sino al 7 ottobre 2020 le misure precauzionali per contrastare la diffusione del virus Covid – 19 contenute nel DPCM 7 agosto 2020;

– delle ordinanze del Ministro della Salute del 16, 24, 30 luglio, 12 agosto, 21 settembre e 7 ottobre 2020;

– dell’art. 5 del D.L. 7 ottobre 2020, con il quale è stata disposta l’ultrattività del DPCM 7 ottobre 2020 sino all’adozione dei DPCM ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del D.L. 19 del 2020;

– delle disposizioni del DPCM 13 ottobre 2020, le quali hanno stabilito sino al 13 novembre 2020 la limitazione degli spostamenti e le modalità di ingresso da e per gli Stati individuati nell’allegato 20 al decreto, in sostituzione delle disposizioni del DPCM 7 agosto 2020;

– delle disposizioni del DPCM 24 ottobre 2020 e del DPCM 3 novembre 2020 che hanno prorogato la limitazione degli spostamenti rispettivamente fino al 24 novembre e fino al 3 dicembre 2020;

– delle disposizioni del DPCM 3 dicembre 2020, le quali hanno prorogato fino al 15 gennaio 2021 la limitazione degli spostamenti e le modalità di ingresso da e per gli Stati individuati alla lettera E dell’allegato 20 al decreto;

– delle disposizioni del DPCM 14 gennaio 2021, le quali hanno prorogato fino al 5 marzo 2021 la limitazione degli spostamenti e le modalità di ingresso da e per gli Stati individuati alla lettera E dell’allegato 20 al decreto;

– delle disposizioni del DPCM 2 marzo 2021, le quali hanno prorogato fino al 6 aprile 2021 il divieto di spostamenti per Stati e territori di cui all’elenco E dell’allegato 20 al decreto, nonché l’ingresso e il transito nel territorio nazionale alle persone che hanno transitato o soggiornato negli Stati e territori di cui al medesimo elenco E nei quattordici giorni antecedenti;

– del D.L. n. 44 del 1° aprile 2021, con il quale è stata prorogata fino al 30 aprile 2021 l’applicazione delle misure di cui al DPCM 2 marzo 2021;

– del D.L. n. 52 del 22 aprile 2021, con il quale è stata prorogata fino al 31 luglio 2021 l’applicazione delle misure di cui al DPCM 2 marzo 2021, fatto salvo quanto disposto dal predetto decreto;

– tenuto conto che il Protocollo contenente le “Indicazioni operative per la tutela della salute pubblica e nel superiore interesse dei minori con riferimento ai programmi solidaristici di accoglienza di minori stranieri”, sottoposto al vaglio del CTS, è stato valutato positivamente dallo stesso così come da verbale n. 19 del 18 maggio 2021;

– considerato che il Protocollo approvato da parte del CTS, è stato trasmesso per condivisione alle Autorità bielorusse e ucraine,

comunica che sono in atto tutte le procedure necessarie per consentire il ripristino dello svolgimento dei programmi solidaristici di accoglienza dei minori stranieri, di cui all’art. 33 del d.lgs. 286/1998 e agli artt. 8 e 9 del DPCM 535/1999.

Il gruppo di lavoro interministeriale ad hoc costituito, composto dai rappresentanti delle amministrazioni del  Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, del Ministero della Salute e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, riunitosi da ultimo in data 24 maggio 2021, alla luce dell’approvazione del Protocollo da parte del CTS, avrà cura di seguire l’evoluzione delle procedure per una rapida ripresa dei programmi solidaristici di accoglienza temporanea allorquando gli attuali divieti e le imposte restrizioni agli spostamenti da e per il territorio nazionale saranno modificati in deroga alle vigenti disposizioni normative.

Si specifica che i principali Paesi extra-Schengen coinvolti nei programmi solidaristici di accoglienza dei minori stranieri non sono attualmente inclusi nella lista dei Paesi sicuri dai quali è consentito fare ingresso in Italia ai sensi del DPCM 2 marzo 2021.

Con particolare riferimento ai minori di nazionalità bielorussa, si sottolinea che la sospensione dell’ingresso degli stessi in Italia nell’ambito dei progetti solidaristici di accoglienza, dovuta alla diffusione del COVID-19, è stata disposta unilateralmente dalle autorità della Repubblica di Bielorussia e comunicata alle competenti autorità italiane in data 27.02.2020, senza che finora sia stata resa nota alcuna modifica o revoca di tale decisione. Si fa inoltre presente che anche le autorità ucraine hanno unilateralmente disposto e comunicato in data 17.06.2020 che, in considerazione dell’emergenza epidemiologico-sanitaria in corso, non sarà autorizzato l’espatrio dei minori per ragioni di risanamento e hanno pertanto invitato le associazioni a soprassedere all’organizzazione dei soggiorni solidaristici fino al termine dell’emergenza.